30-06-2026

L’Unione europea porrà fine dal 1° luglio all’agevolazione che consente l’ingresso in esenzione da dazio per merci importate fino a 150 euro, una modifica normativa che dovrebbe incidere sulle spedizioni e-commerce transfrontaliere di basso valore, compresi i piccoli ordini online di spirits e altri prodotti beverage inviati nel blocco.
Secondo un aggiornamento fiscale e legale di PwC Germania pubblicato lunedì, la modifica entra in vigore ai sensi del Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/2009, noto come Regolamento sull’esenzione dai dazi. Finora, le merci in partite con un valore totale fino a 150 euro potevano entrare senza dazi all’importazione grazie a tale esenzione. Dal 1° luglio, tale agevolazione sarà eliminata.
Lo scopo dichiarato della modifica è frenare gli abusi nel commercio online transfrontaliero. PwC ha affermato che l’Ue ha preso di mira pratiche come la suddivisione delle spedizioni in colli più piccoli, la sottovalutazione delle merci e l’uso di società di comodo per evitare gli oneri doganali.
Nel nuovo sistema, in alcuni casi si applicherà un dazio doganale forfettario di 3 euro per categoria merceologica. PwC ha affermato che tale importo sarà utilizzato quando le merci importate sono esenti da IVA nell’ambito del regime Import One-Stop-Shop, o IOSS, oppure quando le merci sono contenute in una spedizione postale come definita dalle norme doganali dell’Ue. La misura è temporanea e dovrebbe restare in vigore fino al 1° luglio 2028. Dopo tale data, le vendite a distanza di merci importate, indipendentemente dal valore, dovrebbero essere soggette ai normali dazi.
La regola “per categoria merceologica” significa che l’onere non viene calcolato semplicemente una sola volta per collo. PwC ha fornito un esempio in cui dieci paia di calzini, due fascette fermacavo e quattro paia di pantaloni in un’unica spedizione genererebbero un dazio forfettario totale di 9 euro, perché ciascun gruppo di prodotti rientra in una distinta voce tariffaria. Per importatori e venditori online, questa struttura potrebbe rendere meno prevedibili i costi doganali per gli ordini misti.
Per il settore delle bevande, la modifica è rilevante perché potrebbe aumentare il costo sbarcato delle spedizioni dirette al consumatore di basso valore e dei piccoli ordini online che riguardano spirits o altri articoli beverage in ingresso nell’Ue da paesi terzi. Potrebbe inoltre aggiungere lavoro di compliance per gli operatori che si affidano ai canali e-commerce, soprattutto quando gli ordini sono suddivisi tra più prodotti o spediti tramite le reti postali. L’impatto esatto dipenderà dalla classificazione del prodotto, dal modello di spedizione e dal fatto che la vendita rientri o meno nelle pertinenti norme IVA e doganali.
PwC ha affermato che ulteriori modifiche legate alle “merci in spedizioni postali” sono ancora in fase di definizione a livello Ue. Una volta pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la società ha detto che aggiornerà le proprie indicazioni. L’attuale bozza di modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 è integrata da un orientamento pubblicato il 2 giugno.
Tale orientamento chiarisce chi possa agire come dichiarante quando si utilizza il regime speciale IOSS. PwC ha affermato che, in questi casi, il dichiarante deve essere la persona che utilizza il regime o il rappresentante indiretto di tale persona. L’importatore o il destinatario, o un’altra persona, non possono agire come dichiarante in base a tale assetto.
L’orientamento afferma inoltre che l’applicazione del dazio forfettario di 3 euro dipende dal fatto che vi sia una vendita a distanza ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la direttiva IVA. Uno degli aspetti esaminati è se le merci fossero già all’interno dell’Ue al momento della vendita, circostanza che può incidere sulla qualificazione dell’operazione come vendita a distanza.
PwC ha inoltre richiamato una nuova clausola antiabuso introdotta nell’articolo 243 del regolamento di esecuzione del Codice doganale dell’Unione. Tale disposizione definisce gli scenari in cui una vendita a distanza può presumersi avvenuta. La presentazione delle merci è uno dei fattori considerati in tale valutazione, secondo l’orientamento.
Un altro punto evidenziato da PwC è che l’articolo 177 del Codice doganale dell’Unione non può essere utilizzato nei casi in cui lo sdoganamento avviene nell’ambito del sistema di dazio forfettario di 3 euro per categoria di articolo. Questo dettaglio potrebbe essere importante per le imprese che stanno rivedendo il modo in cui strutturano le dichiarazioni dopo la scomparsa dell’esenzione.
La modifica delle regole arriva mentre i regolatori continuano a rafforzare la vigilanza sulle importazioni di basso valore legate ai marketplace online e ai modelli di spedizione diretta. Per le aziende del beverage che vendono in Europa dall’estero, in particolare quelle che gestiscono spirits di nicchia, confezioni regalo o ordini in formato prova venduti online, anche modesti oneri doganali possono modificare le decisioni di prezzo e le strategie di fulfillment se applicati a molte piccole spedizioni.