L’Italia concede agli operatori accreditati delle accise 45 giorni per rispondere alle richieste di conformità
Il Decreto Omnibus estende un’esenzione chiave dalla garanzia sul deposito fiscale per le imprese che chiedono l’accreditamento SOAC
venerdì 4 settembre 2026

L’Italia ha modificato una parte del proprio impianto sulle accise con un nuovo decreto fiscale omnibus, concedendo agli operatori accreditati più tempo per rispondere alle richieste di documenti, prorogando un’esenzione temporanea dalla garanzia per alcuni titolari di deposito fiscale e ampliando gli utilizzi dei dati della fatturazione elettronica nella vigilanza doganale e sulle accise.
Le modifiche sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 agosto con il Decreto legislativo n. 448/2026, noto come Decreto Omnibus. Federvini, l’associazione italiana di settore per vini, alcolici e aceti, ha dichiarato che il provvedimento include diversi emendamenti al testo unico delle accise italiano che incidono sul sistema SOAC.
SOAC indica il “Soggetto Obbligato Accreditato”, uno status di operatore obbligato accreditato utilizzato nel sistema delle accise. Ai sensi dell’articolo 32 del decreto, il termine entro cui un operatore SOAC deve fornire i documenti o le informazioni necessari a mantenere l’accreditamento e il relativo punteggio è stato esteso a 45 giorni, dai precedenti 5 giorni.
La modifica offre agli operatori una finestra di risposta molto più ampia in un processo di conformità che può incidere sulla loro posizione nel regime delle accise. In termini pratici, potrebbe ridurre la pressione sulle aziende che devono raccogliere registri, dati interni o materiale a supporto per soddisfare le richieste delle autorità.
Il decreto estende inoltre il periodo di validità di un’esenzione dalla garanzia già esistente in capo al titolare di un deposito fiscale. Secondo il riassunto del provvedimento fornito da Federvini, per gli operatori che non presentano domanda di accreditamento il periodo di esenzione sale a 120 giorni da 60 giorni, calcolati dall’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che definirà le regole attuative del SOAC.
Per gli operatori che presentano domanda di accreditamento, anche la tempistica è stata ampliata. Se inoltrano la domanda entro 120 giorni da quella stessa data, invece della precedente finestra di 60 giorni, l’esenzione resta in vigore fino al 60° giorno successivo al completamento della revisione amministrativa.
L’articolo 31 del decreto amplia le finalità per cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana può utilizzare i file delle fatture elettroniche. Finora, tali file potevano essere usati per i controlli in materia di accise. Con le nuove regole, l’Agenzia potrà utilizzare i dati anche per l’analisi, la vigilanza, il controllo e la revisione delle liquidazioni doganali. I dati potranno inoltre essere usati per verificare le dichiarazioni riepilogative relative a vendite e acquisti intra-UE, per controllare le operazioni intracomunitarie di beni e per confermare il corretto adempimento degli obblighi legati alla costituzione e all’utilizzo del plafond IVA, un meccanismo che consente ad alcuni esportatori di acquistare beni e servizi senza pagare anticipatamente l’IVA entro un limite prestabilito.
Per i produttori e i commercianti di bevande, le modifiche sono rilevanti perché le aziende di vino, birra e distillati operano spesso all’interno di sistemi di accise e doganali che dipendono da depositi fiscali, garanzie, rendicontazione del commercio transfrontaliero e registri di fatturazione dettagliati. Scadenze più lunghe e un periodo di esenzione temporanea più esteso potrebbero allentare parte della pressione di breve termine sulla conformità e sulla gestione della liquidità per gli operatori alle prese con l’accreditamento. Allo stesso tempo, un accesso più ampio ai dati delle fatture per i controlli potrebbe aumentare la vigilanza su attività doganali, accise e scambi intra-UE, rendendo più importanti la tenuta della documentazione e i controlli interni.
Il provvedimento arriva mentre l’Italia continua a perfezionare il funzionamento della vigilanza sulle accise nei settori in cui deposito in sospensione, movimentazioni in regime sospensivo e garanzie fiscali fanno parte delle operazioni quotidiane. Le aziende che detengono o utilizzano depositi fiscali possono trovarsi ad affrontare oneri amministrativi legati non solo ai pagamenti delle accise, ma anche alla documentazione, allo status di accreditamento e alla capacità di dimostrare la conformità durante audit o verifiche.
Federvini ha indicato il decreto come un aggiornamento normativo significativo per i propri associati, che includono imprese attive nei vini, nei distillati e negli aceti. Sebbene il testo evidenziato dall’associazione riguardi soprattutto l’amministrazione fiscale e non la politica di prodotto, è probabile che l’impatto si faccia sentire nelle funzioni di back office e logistica lungo la filiera delle bevande, soprattutto dove le merci si muovono in sospensione d’imposta o attraverso canali intra-UE.
Le modifiche legislative non eliminano il processo di accreditamento né i controlli di base. Intervengono invece su alcune delle tempistiche di quel processo e attribuiscono alle autorità doganali basi più ampie per utilizzare i dati fiscali digitali già esistenti. Per importatori, esportatori, operatori di magazzino e produttori, ciò significa più tempo in alcune fasi della procedura e, potenzialmente, una vigilanza più approfondita basata sui dati in altre.
La fonte citata per l’aggiornamento normativo è la Gazzetta Ufficiale italiana, dove il decreto è stato pubblicato formalmente.