L’Italia impone ai produttori di vino e spirits di comprovare le dichiarazioni ambientali
La legge del 27 settembre vieta etichette vaghe come «vino green» e prevede sanzioni fino a 10 milioni di euro
venerdì 16 ottobre 2026
Le nuove norme italiane contro il greenwashing impongono ai produttori di vino e spirits di rivedere etichette, imballaggi e dichiarazioni di marketing dopo l’entrata in vigore della legge, il 27 settembre. Le disposizioni estendono criteri più rigorosi sulle dichiarazioni ambientali a un settore che spesso promuove la sostenibilità come leva di vendita.
Federvini, l’associazione italiana di categoria dei settori del vino, degli spirits e degli aceti, ha dichiarato in un aggiornamento normativo pubblicato il 15 ottobre che la legge recepisce la Direttiva UE 2024/825 e introduce nuove norme nazionali sulle dichiarazioni ambientali rivolte ai consumatori. Secondo l’associazione, le disposizioni si applicano a vino, spumante, grappa e altri distillati, senza esenzioni per il comparto delle bevande.
In pratica, il nuovo quadro normativo stabilisce che ogni dichiarazione ambientale riportata su bottiglie, imballaggi, siti web, pagine di e-commerce o pubblicità deve essere specifica, veritiera e comprovata. Federvini, citando l’avvocato fiorentino specializzato in diritto vitivinicolo Marco Giuri, ha spiegato che l’obiettivo è tutelare i consumatori dai messaggi «green» fuorvianti e proteggere le aziende che hanno investito concretamente nella sostenibilità.
Secondo le indicazioni pubblicate dall’associazione, affermazioni generiche come «la nostra azienda rispetta l’ambiente», «vino green» o «grappa sostenibile» non saranno più accettabili se usate da sole. Anche quando un’azienda ritiene che tali frasi siano veritiere, la norma ora richiede una dichiarazione concreta e verificabile, per esempio che il 60% dell’energia di una cantina proviene dal proprio impianto fotovoltaico, con riferimento a un anno specifico.
La stessa analisi ha rilevato che le aziende non potranno dichiarare di avere un «impatto zero» o di essere «carbon neutral» se il risultato dipende dall’acquisto di crediti di compensazione. Ha inoltre precisato che le imprese non potranno utilizzare marchi o loghi ambientali creati internamente, a meno che non siano sostenuti da un ente pubblico o da un sistema di certificazione indipendente di terza parte.
Tra le altre pratiche vietate figurano l’attribuzione a un prodotto di una qualità ambientale che riguarda solo una sua componente, per esempio descrivere un vino come «riciclabile» quando questo criterio si applica soltanto alla bottiglia. Le indicazioni precisano inoltre che le aziende non possono pubblicizzare obiettivi ambientali futuri, come il raggiungimento delle emissioni zero entro il 2030, senza un piano verificabile e un monitoraggio indipendente. È vietato anche presentare il rispetto degli obblighi di legge come se fosse un beneficio ambientale speciale.
Le norme hanno implicazioni che vanno ben oltre la formulazione delle dichiarazioni. Per cantine, distillerie ed esportatori che vendono in Italia, etichette e materiali di marketing spesso circolano attraverso diversi canali di vendita e restano in distribuzione a lungo. Ciò aumenta il rischio di costi di adeguamento, modifiche agli imballaggi e possibili controversie sull’applicazione delle norme, soprattutto per i produttori che gestiscono scorte meno recenti o vendono prodotti con una lunga conservabilità.
Federvini ha dichiarato che la legge si applica alle dichiarazioni ambientali rivolte ai consumatori riportate su bottiglie, scatole e altri imballaggi, sulle etichette frontali e posteriori, sui siti web, nei negozi online, nei cataloghi e nelle pubblicità, oltre che nelle comunicazioni aziendali più ampie che promuovono le caratteristiche ambientali dei prodotti o dei processi produttivi.
Secondo l’associazione, le norme si applicano in concreto ai prodotti realizzati dal 28 settembre in poi. In base all’aggiornamento, le bottiglie prodotte o confezionate prima del 27 settembre possono restare sul mercato alle condizioni stabilite dal Ministero. In alcuni casi sarà inoltre possibile utilizzare le scorte esistenti di etichette e imballaggi, con un periodo transitorio indicativo di sei mesi, secondo la definizione di Federvini. Il termine arriverebbe quindi indicativamente al 27 marzo 2027, anche se l’associazione ha precisato che le aziende sono comunque tenute a correggere o integrare le informazioni non conformi, anche tramite adesivi, avvisi sugli scaffali o comunicazioni online.
Giuri, citato da Federvini, ha affermato che le aziende dovrebbero intervenire rapidamente sui prodotti destinati a rimanere sul mercato per molto più di sei mesi, tra cui vini di riserva e bottiglie d’annata. In questi casi, ha spiegato, è opportuno correggere subito i materiali con adesivi o cartellini, anziché aspettare. Ha inoltre avvertito che il regime transitorio si applica soltanto alle dichiarazioni conformi alle norme precedenti. Un’affermazione già fuorviante prima del 27 settembre non può essere giustificata semplicemente adducendo le difficoltà incontrate dall’azienda nell’adeguarsi alla nuova legge.
Le sanzioni possono essere onerose. Federvini ha spiegato che le violazioni possono essere considerate pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del consumo italiano, con la vigilanza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota come AGCM. Secondo l’aggiornamento, le sanzioni possono andare da 5.000 a 10 milioni di euro, in base alla gravità e alla durata della violazione e alle condizioni economiche dell’azienda.
Per le infrazioni diffuse accertate ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento UE 2017/2394, la sanzione massima può arrivare al 4% del fatturato annuo realizzato in Italia o negli Stati membri dell’UE interessati, ha dichiarato Federvini. Se i dati sul fatturato non sono disponibili, il limite massimo è di 2 milioni di euro. L’autorità può inoltre ordinare all’azienda di interrompere la pratica e di pubblicare, a proprie spese, il provvedimento sanzionatorio o una dichiarazione correttiva.
Federvini ha inoltre ricordato che i concorrenti possono ancora intraprendere azioni civili in base alle norme italiane sulla concorrenza sleale e ha sottolineato che, prima dell’entrata in vigore della nuova legge, i tribunali italiani erano già stati chiamati a esaminare contestazioni relative al greenwashing.
L’associazione ha sottolineato che le sanzioni non scattano automaticamente per ogni etichetta non conforme. Secondo la sua interpretazione delle norme, l’autorità esaminerà i casi singolarmente e valuterà la condotta contestata alla luce del quadro giuridico applicabile. Le indicazioni precisano tuttavia che spetta all’azienda dimostrare che le etichette o gli imballaggi sono stati prodotti o acquistati prima della data limite del 27 settembre, se intende avvalersi del periodo transitorio.
Giuri, ancora una volta citato da Federvini, ha raccomandato alle aziende di documentare le quantità, le date di produzione, i precedenti ordini di acquisto e le eventuali misure correttive adottate durante l’adeguamento al nuovo sistema.