Le aziende tedesche delle bevande affrontano nuove regole UE sugli imballaggi nell’agosto 2026

Il regolamento europeo sugli imballaggi richiederà documenti di conformità, marcature di tracciabilità ed etichette aggiornate per i prodotti immessi sul mercato.

11-06-2026

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Le aziende in Germania si stanno preparando a un cambiamento importante nelle regole sugli imballaggi, mentre il nuovo Regolamento dell’Unione europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR, inizierà ad applicarsi il 12 agosto 2026, introducendo obblighi legali diretti per produttori e importatori senza bisogno di una legge nazionale separata.

Il regolamento, identificato come EU 2025/40, è già in vigore a livello europeo, ma un periodo transitorio ne ha rinviato l’applicazione pratica. Da metà agosto del prossimo anno, le imprese che immettono imballaggi sul mercato in Germania e in tutta l’Unione europea dovranno soddisfare una prima serie di requisiti obbligatori legati a conformità, documentazione ed etichettatura.

Secondo le indicazioni pubblicate questa settimana dallo studio legale tedesco Reuschlaw, ogni tipo di imballaggio immesso sul mercato da quella data dovrà disporre di una valida dichiarazione di conformità UE e di documentazione tecnica. La stessa prima fase introdurrà anche limiti più severi per le sostanze pericolose, compresi i PFAS negli imballaggi alimentari, e i primi obblighi di etichettatura per i produttori.

Il cambiamento riguarda numerosi settori dei beni di consumo, ma è particolarmente rilevante per vino, birra, distillati e altre aziende del beverage perché gli imballaggi sono centrali nel modo in cui questi prodotti attraversano le catene di fornitura e raggiungono i rivenditori. Bottiglie, lattine, confezioni multiple, cartoni da spedizione e chiusure potrebbero tutti rientrare nel nuovo quadro di conformità. Per gli operatori del beverage in Germania, le regole potrebbero comportare ulteriore lavoro sui sistemi di tracciabilità, la riprogettazione delle etichette e la verifica dei fornitori, con possibili effetti su costi e tempistiche.

Il regolamento fa parte di un più ampio sforzo europeo per ridurre i rifiuti da imballaggio e costruire un’economia più circolare basata su riuso, riciclo e minore consumo di risorse. Alle imprese viene concesso tempo per adeguarsi attraverso un’attuazione graduale, ma la prima scadenza dovrebbe innescare cambiamenti operativi immediati perché si applica direttamente agli imballaggi immessi sul mercato da quel giorno in avanti.

Reuschlaw ha affermato che le aziende dovrebbero iniziare identificando il proprio ruolo esatto nella catena di fornitura. Ai sensi del PPWR, gli obblighi variano a seconda che un’impresa agisca come produttore, importatore o altro tipo di operatore economico. Nelle catene di fornitura internazionali, una stessa azienda può ricoprire più ruoli contemporaneamente, ampliando così il proprio onere di conformità.

Lo studio ha inoltre affermato che le imprese dovrebbero esaminare con attenzione i propri portafogli prodotti e distinguere tra tipologie di imballaggio e materiali di imballaggio. Come nelle precedenti norme UE, il quadro distingue in termini generali tra imballaggi per la vendita, imballaggi raggruppati e imballaggi per il trasporto, distinguendo anche tra componenti e materiali. Questa distinzione è importante perché i fornitori di materiali da imballaggio dovranno fornire prove complete di conformità a partire dall’agosto 2026.

Un terzo ambito di preparazione riguarda quali informazioni debbano comparire sugli imballaggi. Per tutti gli imballaggi immessi sul mercato dal 12 agosto 2026, i produttori dovranno fornire direttamente sull’imballaggio i dati amministrativi. Tra questi figurano un numero univoco di tipo, lotto o serie per la tracciabilità; il nome del produttore, la ragione sociale registrata o il marchio registrato; e un indirizzo postale. Dovrà essere fornito anche un punto di contatto digitale tramite indirizzo email e/o URL. Le informazioni potranno inoltre essere rese accessibili digitalmente tramite un codice QR.

Gli importatori avranno propri obblighi di marcatura dalla stessa data. Dovranno riportare anch’essi sull’imballaggio il proprio nome, la ragione sociale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale.

Per le aziende del beverage, tali requisiti potrebbero essere particolarmente delicati perché molti prodotti riportano già una fitta serie di informazioni obbligatorie legate al contenuto alcolico, agli ingredienti, ai depositi cauzionali, ai sistemi di riciclo e all’etichettatura specifica per mercato. L’aggiunta di identificativi per la tracciabilità e punti di accesso digitali potrebbe richiedere riprogettazioni delle etichette delle bottiglie, dei can sleeve e degli imballaggi secondari. Gli importatori di vini o distillati che entrano in Germania da fuori del blocco potrebbero inoltre dover coordinarsi più strettamente con i fornitori esteri per garantire che le informazioni richieste compaiano correttamente prima che i prodotti siano immessi sul mercato.

Le fasi successive del PPWR dovrebbero arrivare dal 2028 in poi attraverso ulteriori atti attuativi che devono ancora essere adottati a livello UE. Questi interventi successivi dovrebbero riguardare il contenuto minimo riciclato negli imballaggi oltre a regole armonizzate sulle etichette per il riciclo e sugli standard di riciclabilità.

Questa tempistica successiva offre alle aziende un certo margine per pianificare cambiamenti strutturali nell’approvvigionamento e nel design dei packaging. Ma avvocati e consulenti della compliance affermano che la fase dell’agosto 2026 non dovrebbe essere considerata marginale perché crea condizioni legali di base per l’accesso al mercato. I fascicoli tecnici devono essere predisposti in anticipo, la documentazione dei fornitori deve essere verificata e i layout degli imballaggi potrebbero dover essere aggiornati mesi prima della spedizione dei prodotti.

In Germania, dove i produttori di bevande vanno dai grandi gruppi birrari alle cantine familiari fino agli imbottigliatori di acqua minerale, la preparazione può variare ampiamente a seconda delle dimensioni dell’azienda e dell’esposizione all’export. Gli operatori più grandi gestiscono spesso già sistemi complessi di etichettatura su più mercati. Le imprese più piccole potrebbero affrontare un adeguamento più impegnativo se si affidano a fornitori esterni per bottiglie, etichette o materiali da trasporto e dispongono di personale interno limitato dedicato alla compliance.

Il cambiamento normativo arriva inoltre mentre le aziende alimentari e delle bevande in tutta Europa affrontano pressioni più ampie sulla strategia degli imballaggi derivanti dagli obiettivi di sostenibilità, dai sistemi cauzionali e dall’attenzione dei consumatori verso i rifiuti. Il PPWR aggiunge un ulteriore livello collegando più strettamente la politica ambientale ai requisiti di documentazione e identificazione del prodotto a livello unitario.

Reuschlaw ha affermato che le aziende non dovrebbero aspettare l’estate 2026 per agire perché predisporre la documentazione tecnica, negoziare con fornitori internazionali e modificare i layout degli imballaggi può richiedere mesi. Per le imprese del beverage che lavorano con cicli produttivi stagionali o lunghi tempi di consegna per etichette stampate e vetro importato, questo avvertimento potrebbe rivelarsi particolarmente importante con l’avvicinarsi della scadenza.

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