08-02-2024

Negli ultimi anni, l'industria vinicola europea ha affrontato un cambiamento di paradigma influenzato dalla crescente domanda dei consumatori di bevande più sane e a basso contenuto alcolico. Questo cambiamento riflette tendenze più ampie verso un consumo attento alla salute e una rivalutazione delle abitudini di consumo in vari gruppi demografici. L'ultimo chiarimento della Commissione Europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 15 gennaio 2024, segna un passo significativo nell'adeguamento normativo a queste tendenze, definendo un quadro completo per la produzione, l'etichettatura e la commercializzazione dei vini analcolici e parzialmente disalcolici nell'Unione Europea.
La comunicazione della Commissione affronta gli standard tecnici e qualitativi che devono essere rispettati durante il processo di rimozione dell'etanolo dai prodotti vitivinicoli. Una disposizione chiave è il divieto di aumentare il contenuto di zucchero del mosto d'uva, garantendo che gli sforzi per ridurre il contenuto di alcol non compromettano altri aspetti fondamentali del vino, come la sua dolcezza naturale o il suo profilo aromatico. Questa direttiva sottolinea il delicato equilibrio che l'industria deve raggiungere nel mantenere l'integrità e le qualità tradizionali del vino, innovando al contempo per soddisfare le mutevoli preferenze dei consumatori.
Inoltre, il regolamento fornisce criteri dettagliati per l'introduzione sul mercato di vini "parzialmente disalcolici". In particolare, tali vini devono avere un contenuto alcolico superiore allo 0,5% e inferiore all'8,5%-9%, con lievi variazioni in base a criteri specifici. Questa gamma mira a stabilire una chiara distinzione tra vini tradizionali, vini parzialmente disalcolici e altre bevande a basso contenuto alcolico. Il termine "parzialmente disalcolicizzato" deve essere ben visibile sull'etichetta, per promuovere la trasparenza e consentire ai consumatori di fare scelte informate.
La comunicazione approfondisce anche le sfumature dei regolamenti che riguardano la miscelazione di vino completamente alcolizzato con vino non dealcolizzato. La classificazione del prodotto risultante dipende dalla sua gradazione alcolica finale; se rientra nella soglia dell'8,5-9%, può essere etichettato come "vino". Tuttavia, se il contenuto alcolico è inferiore a questa soglia, il prodotto non può essere commercializzato con la denominazione "vino", nemmeno come "vino parzialmente disalcolizzato", poiché la riduzione del contenuto alcolico deriva dalla miscelazione piuttosto che dalla disalcolizzazione diretta.
Un'area di particolare interesse è l'esplicito divieto di de-alcolizzare i vini spumanti che, a causa delle loro caratteristiche di produzione e consumo uniche, sono soggetti a normative distinte all'interno di questo quadro. Tuttavia, l'etichettatura può includere l'annata o la varietà d'uva, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite.
Inoltre, la Commissione consiglia ai produttori di vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) interessati a esplorare la produzione di vini parzialmente disalcolati di anticipare tali innovazioni nei loro regolamenti di produzione. Ciò significa che qualsiasi innovazione in materia di de-alcolizzazione all'interno di queste categorie di vini deve essere pianificata e concordata a livello di governance di ciascuna denominazione, garantendo la conservazione degli standard di qualità e delle caratteristiche specifiche che giustificano la loro protezione geografica.
Questo sviluppo normativo riflette l'evoluzione delle preferenze dei consumatori verso opzioni di bevande più sane e a basso contenuto alcolico, stabilendo al contempo un quadro chiaro per l'innovazione e l'adattamento all'interno dell'industria vitivinicola europea. L'enfasi sulla trasparenza delle etichette e l'aderenza alle tradizioni e alla qualità del vino sono principi che la Commissione intende sostenere in questo nuovo panorama di produzione e consumo del vino, bilanciando l'innovazione con la conservazione del ricco patrimonio viticolo che definisce i vini europei.
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