La Corte suprema boccia i dazi di Trump

25-05-2026

La sentenza invalida i dazi imposti in base ai poteri di emergenza, aprendo un complesso iter di rimborsi per gli importatori.

La Corte suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act, una decisione che elimina uno degli strumenti commerciali più ampi dell’amministrazione Trump e potrebbe ridisegnare i costi di importazione per le imprese che hanno pagato oneri sulle merci in ingresso negli Stati Uniti.

La decisione, emessa nel caso Learning Resources, Inc. v. Trump, ha stabilito che l’IEEPA non autorizza il presidente a imporre dazi. La Corte ha inoltre affermato che le contestazioni contro tali misure tariffarie spettano alla Court of International Trade, non ai tribunali distrettuali federali. La sentenza ha confermato una precedente decisione della Federal Circuit nel caso V.O.S. Selections e ha rinviato il procedimento del tribunale distrettuale con l’istruzione di respingerlo per difetto di giurisdizione.

Per gli importatori, l’effetto pratico è significativo ma non immediato. I dazi contestati ai sensi dell’IEEPA sono stati invalidati, ma il processo di rimborso sta ancora passando attraverso i canali doganali e giudiziari. La Court of International Trade ha ordinato a U.S. Customs and Border Protection di liquidare le voci non ancora liquidate senza i dazi IEEPA e di reliquidare alcune voci già liquidate, ma l’adempimento immediato resta sospeso mentre la CBP sviluppa funzioni automatizzate di rimborso nei sistemi ACE e CAPE.

Ciò significa che le aziende che hanno pagato i dazi dovrebbero ora conservare la documentazione, anche se i rimborsi in denaro non stanno ancora arrivando. Agli importatori viene consigliato di conservare summary d’ingresso, fatture e altri documenti doganali relativi alle spedizioni interessate. Viene inoltre chiesto loro di monitorare con attenzione le date di liquidation, perché i rimedi disponibili cambiano a seconda che una voce sia ancora aperta o già definitiva.

Nel frattempo, l’amministrazione si è spostata su altre basi tariffarie. Il 20 febbraio, il presidente Trump ha emanato una proclamazione ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974 imponendo un sovrapprezzo temporaneo ad valorem del 10% sulle importazioni, in vigore per le merci immesse in consumo a partire dal 24 febbraio. La Section 122 consente un sovrapprezzo fino al 15% per un massimo di 150 giorni. L’aliquota attuale dovrebbe restare in vigore fino alle 00:01 ora della costa orientale del 24 luglio, salvo sospensione, modifica o proroga da parte del Congresso.

Il nuovo sovrapprezzo non si applica in modo generalizzato senza eccezioni. Sono esenti le merci già soggette ai dazi della Section 232, così come le importazioni che rientrano nell’United States-Mexico-Canada Agreement e alcuni prodotti tessili e di abbigliamento esenti da dazio coperti dal Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement.

I dazi della Section 232 restano in vigore su prodotti tra cui acciaio, alluminio, automobili, rame e legname. Restano inoltre disponibili i dazi della Section 301 come strumento commerciale di più lungo periodo e continuano a coprire molte importazioni legate alla Cina. Il risultato è un quadro tariffario che è cambiato forma ma non è scomparso.

La questione dei rimborsi è particolarmente importante per gli importatori che hanno assorbito i dazi IEEPA per diversi mesi. Per le voci non ancora liquidate, una post-summary correction può essere il modo più rapido per correggere le dichiarazioni doganali prima della determinazione finale dei dazi. Le indicazioni doganali richiedono in genere tali correzioni entro 300 giorni dall’ingresso e comunque non oltre 15 giorni prima della liquidation programmata, a seconda di quale termine scada per primo.

Per le voci già liquidate, le aziende potrebbero dover presentare un administrative protest entro 180 giorni oppure chiedere tutela alla Court of International Trade, o entrambe le cose. La Corte ha già lasciato intendere che può ordinare la reliquidazione e i rimborsi laddove i dazi siano stati riscossi illegittimamente. Gli avvocati affermano che possono essere opportuni ricorsi cautelativi, poiché i rimedi amministrativi e quelli giudiziari non si escludono a vicenda.

Chi riceverà effettivamente l’eventuale rimborso può dipendere anche dalle clausole contrattuali. In genere la dogana versa i rimborsi all’importer of record, ma spesso i costi tariffari sono stati trasferiti a valle attraverso accordi di prezzo o contratti di fornitura. Questo può generare controversie tra importatori e clienti su chi debba beneficiare dell’eventuale recupero.

La questione sta attirando attenzione in tutti i settori perché, secondo gli avvocati che seguono i casi, oltre 2.000 aziende hanno già presentato richieste o azioni correlate. Gli importatori più piccoli potrebbero decidere che i costi del contenzioso superano il recupero nel breve termine, mentre le grandi aziende con esposizioni rilevanti potrebbero subire maggiori pressioni ad agire rapidamente perché i ritardi possono incidere su margini, impegni sui prezzi e rendicontazione finanziaria.

Resta irrisolta anche la battaglia legale sulle spedizioni de minimis. La riscossione dei dazi continua sulle spedizioni ammissibili mentre prosegue il contenzioso sulla possibilità che queste importazioni di basso valore restino soggette a tariffe o commissioni. Una normativa separata porrebbe fine al trattamento de minimis a partire dal 1° luglio 2027.

Per gli importatori e distributori di vino, la sentenza conta perché i costi tariffari possono trasferirsi rapidamente lungo la catena dei prezzi, incidendo sul landed cost, sui prezzi all’ingrosso e sui prezzi al dettaglio nei ristoranti e nei negozi. Le aziende che hanno importato vino nel quadro IEEPA ora invalidato potrebbero avere una strada per recuperare parte dei dazi, ma dovranno comunque districarsi tra scadenze di liquidation, procedure doganali e rivendicazioni contrattuali mentre nuovi sovrapprezzi restano in vigore sulle spedizioni future.