14-01-2026
Il governo italiano ha approvato un nuovo decreto che consente la produzione di vini dealcolizzati in Italia. Il provvedimento, emanato congiuntamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MASAF), segna un cambiamento significativo per il settore vitivinicolo italiano. Fino ad oggi, infatti, le aziende vinicole italiane dovevano inviare i propri vini all'estero per la dealcolizzazione, affidandosi a operatori stranieri per lo svolgimento del processo. Con questa nuova normativa, i produttori italiani possono ora gestire la dealcolizzazione nelle proprie strutture.
Il decreto introduce una chiara distinzione tra due tipologie di produttori. I piccoli produttori, definiti come quelli che producono meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, sono classificati come Esercenti Impianti di Dealcolazione (EID). I produttori più grandi, con una produzione superiore a questa soglia, sono classificati come Depositi Impianti Dealcolazione (DID). Il decreto stabilisce norme fiscali e amministrative specifiche per entrambe le categorie, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'alcol estratto durante il processo. Tutta la produzione deve avvenire in regime di deposito fiscale e i produttori devono essere in possesso di una licenza aggiornata ai sensi dell'articolo 28 del Testo Unico sulle Accise.
Per i piccoli produttori (EID), il decreto impone severi requisiti tecnici. La dealcolizzazione deve avvenire in aree dedicate e chiaramente separate all'interno della cantina. L'alcol prodotto durante il processo deve essere raccolto in un apposito contenitore e i volumi di vino e di alcol devono essere misurati con strumenti approvati. L'uso o l'ulteriore lavorazione dell'alcol estratto all'interno della cantina è severamente vietato.
Le strutture più grandi (DID) beneficiano di alcune semplificazioni procedurali, ma restano soggette a controlli doganali strutturati per verificare la quantità di alcol prodotto. Il decreto prevede anche misure di salvaguardia per prevenire qualsiasi uso improprio dell'alcol o di altri sottoprodotti derivanti dalla dealcolizzazione.
Sul fronte tecnologico, sono ammessi solo i metodi di separazione fisica riconosciuti dal Regolamento dell'Unione Europea 1308/2013 e dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino. Questi includono l'evaporazione sotto vuoto, la distillazione a colonna a cono rotante e l'osmosi inversa. I prodotti finali possono essere commercializzati come "vino dealcolizzato" se contengono meno dello 0,5% di alcol in volume, o come "vino parzialmente dealcolizzato" per livelli intermedi definiti dai limiti UE.
Il decreto stabilisce inoltre una vigilanza coordinata tra diverse autorità: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) e la Guardia di Finanza. Questo coordinamento mira a snellire le ispezioni e a evitare la sovrapposizione di responsabilità tra le agenzie.
Le nuove regole rispondono alle richieste di lunga data dei produttori di vino italiani, che hanno chiesto una maggiore flessibilità nell'adattarsi alle mutevoli preferenze dei consumatori, tra cui la crescente domanda di vini a basso o nullo contenuto alcolico. La mossa dovrebbe aiutare le aziende vinicole italiane a competere più efficacemente sui mercati internazionali, dove i vini dealcolizzati stanno guadagnando popolarità. Il decreto è stato pubblicato alla fine del 2025 ed è ora in vigore in tutta Italia.
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